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Art. 204: provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti (1).

1 bis. I termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto (2).

1 ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità (2).

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore (3).

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.



(1) Il presente comma prima modificato, prima dall'art. 106, D.Lgs. n. 360 del 10 ottobre 1993, poi dall'art. 68 L. 23.12.1999, n. 488 poi dall'art. 18, L. 24.11.2000, n. 340, è stato, poi, così modificato dall'art. 4 D.L. n. 151 del 27 giugno 2003 come modificato dall'allegato L. n. 214 del 01 agosto 2003 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.".

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 4 D.L. n. 151 del 27 giugno 2003 come modificato dall'allegato L. n. 214 del 01 agosto 2003 con decorrenza dal 13.08.2003.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, D.L. n. 151 del 27 giugno 2003, come modificato dall'allegato L. n. 214 del 01 agosto 2003 con decorrenza dal 13.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.".
14/07/2008
prima_magazine
Il nuovo codice della strada - Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
1.Preambolo
2.Art. 1: principi generali
3.Art. 2: definizione e classificazione delle strade
4.Art. 3: definizioni stradali e di traffico
5.Art. 4: delimitazione del centro abitato
6.Art. 5: regolamentazione della circolazione in generale
7.Art. 6: regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
8.Art. 7: regolamentazione della circolazione nei centri abitati
9.Art. 8: circolazione nelle piccole isole
10.Art. 9: competizioni sportive su strada
11.Art. 9 bis: organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare
12.Art. 9 ter: divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
13.Art. 10: veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
14.Art. 11: servizi di polizia stradale
15.Art. 12: espletamento dei servizi di polizia stradale
16.Art. 13: norme per la costruzione e la gestione delle strade
17.Art. 14: poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
18.Art. 15: atti vietati
19.Art. 16: fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
20.Art. 17: fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
21.Art. 18: fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
22.Art. 19: distanze di sicurezza dalle strade
23.Art. 20: occupazione della sede stradale
24.Art. 21: opere, depositi e cantieri stradali
25.Art. 22: accessi e diramazioni
26.Art. 23: pubblicità sulle strade e sui veicoli
27.Art. 24: pertinenze delle strade
28.Art. 25: attraversamenti ed uso della sede stradale
29.Art. 26: competenza per le autorizzazioni e le concessioni
30.Art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
31.Art. 28: obblighi dei concessionari di determinati servizi
32.Art. 29: piantagioni e siepi
33.Art. 30: fabbricati, muri e opere di sostegno
34.Art. 31: manutenzione delle ripe
35.Art. 32: condotta delle acque
36.Art. 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi
37.Art. 34: oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
38.Art. 35: competenze
39.Art. 36: piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
40.Art. 37: apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
41.Art. 38: segnaletica stradale
42.Art. 39: segnali verticali
43.Art. 40: segnali orizzontali
44.Art. 41: segnali luminosi
45.Art. 42: segnali complementari
46.Art. 43: segnalazioni degli agenti del traffico
47.Art. 44: passaggi a livello
48.Art. 45: uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
49.Art. 46: nozione di veicolo
50.Art. 47: classificazione dei veicoli
51.Art. 48: veicoli a braccia
52.Art. 49: veicoli a trazione animale
53.Art. 50: velocipedi
54.Art. 51: slitte
55.Art. 52: ciclomotori
56.Art. 53: motoveicoli
57.Art. 54: autoveicoli
58.Art. 55: filoveicoli
59.Art. 56: rimorchi
60.Art. 57: macchine agricole
61.Art. 58: macchine operatrici
62.Art. 59: veicoli con caratteristiche atipiche
63.Art. 60: motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
64.Art. 61: sagoma limite
65.Art. 62: massa limite
66.Art. 63: traino veicoli
67.Art. 64: dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68.Art. 65: dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
69.Art. 66: cerchioni alle ruote
70.Art. 67: targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
71.Art. 68: caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
72.Art. 69: caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
73.Art. 70: servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
74.Art. 71: caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
75.Art. 72: dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
76.Art. 73: veicoli su rotaia in sede promiscua
77.Art. 74: dati di identificazione
78.Art. 75: accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
79.Art. 76: certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
80.Art. 77: controlli di conformità al tipo omologato
81.Art. 78: modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
82.Art. 79: efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
83.Art. 80: revisioni
84.Art. 81: competenze dei funzionari del ministero dei trasporti
85.Art. 82: destinazione ed uso dei veicoli
86.Art. 83: uso proprio
87.Art. 84: locazione senza conducente
88.Art. 85: servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
89.Art. 86: servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
90.Art. 87: servizio di linea per trasporto di persone
91.Art. 88: servizio di trasporto di cose per conto terzi
92.Art. 89: servizio di linea per trasporto di cose
93.Art. 90: trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
94.Art. 91: locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
95.Art. 92: estratto dei documenti di circolazione o di guida
96.Art. 93: formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
97.Art. 94: formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
98.Art. 95: carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
99.Art. 96: adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
100.Art. 97: circolazione dei ciclomotori
101.Art. 98: circolazione di prova
102.Art. 99: foglio di via e targa provvisoria
103.Art. 100: targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
104.Art. 101: produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
105.Art. 102: smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
106.Art. 103: obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
107.Art. 104: sagome e masse limite delle macchine agricole
108.Art. 105: traino di macchine agricole
109.Art. 106: norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
110.Art. 107: accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
111.Art. 108: rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
112.Art. 109: controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
113.Art. 110: immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
114.Art. 111: revisione delle macchine agricole in circolazione
115.Art. 112: modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
116.Art. 113: targhe delle macchine agricole
117.Art. 114: circolazione su strada delle macchine operatrici
118.Art. 115: requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
119.Art. 116: patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
120.Art. 117: limitazioni nella guida
121.Art. 118: patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
122.Art. 119: requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
123.Art. 120: requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
124.Art. 121: esame di idoneità
125.Art. 122: esercitazioni di guida
126.Art. 123: autoscuole
127.Art. 124: guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
128.Art. 125: validità della patente di guida
129.Art. 126: durata e conferma della validità della patente di guida
130.Art. 126 bis: patente a punti
131.Art. 127: permesso provvisorio di guida
132.Art. 128: revisione della patente di guida
133.Art. 129: sospensione della patente di guida
134.Art. 130: revoca della patente di guida
135.Art. 131: agenti diplomatici esteri
136.Art. 132: circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
137.Art. 133: sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
138.Art. 134: circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
139.Art. 135: circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
140.Art. 136: conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea
141.Art. 137: certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
142.Art. 138: veicoli e conducenti delle forze armate
143.Art. 139: patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale
144.Art. 140: principio informatore della circolazione
145.Art. 141: velocità (*)
146.Art. 142: limiti di velocità (*)
147.Art. 143: posizione dei veicoli sulla carreggiata (*)
148.Art. 144: circolazione dei veicoli per file parallele
149.Art. 145: precedenza (*)
150.Art. 146: violazione della segnaletica stradale (*)
151.Art. 147: comportamento ai passaggi a livello (*)
152.Art. 148: sorpasso (*)
153.Art. 149: distanza di sicurezza tra veicoli (*)
154.Art. 150: incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (*)
155.Art. 151: definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
156.Art. 152: segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (*)
157.Art. 153: uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (*)
158.Art. 154: cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
159.Art. 155: limitazione dei rumori
160.Art. 156: uso dei dispositivi di segnalazione acustica
161.Art. 157: arresto, fermata e sosta dei veicoli
162.Art. 158: divieto di fermata e di sosta dei veicoli (*)
163.Art. 158: divieto di fermata e di sosta dei veicoli
164.Art. 159: rimozione e blocco dei veicoli
165.Art. 160: sosta degli animali
166.Art. 161: ingombro della carreggiata (*)
167.Art. 162: segnalazione di veicolo fermo (*)
168.Art. 163: convogli militari, cortei e simili
169.Art. 164: sistemazione del carico sui veicoli
170.Art. 165: traino di veicoli in avaria (*)
171.Art. 166: trasporto di cose su veicoli a trazione animale
172.Art. 167: trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
173.Art. 168: disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (*)
174.Art. 169: trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
175.Art. 170: trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote (*)
176.Art. 171: uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (*)
177.Art. 172: uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (*)
178.Art. 173: uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (*)
179.Art. 174: durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (*)
180.Art. 175: condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (*)
181.Art. 176: comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (*)
182.Art. 177: circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze (*)
183.Art. 178: documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
184.Art. 179: cronotachigrafo e limitatore di velocità (*)
185.Art. 180: possesso dei documenti di circolazione e di guida
186.Art. 181: esposizione dei contrassegni per la circolazione
187.Art. 182: circolazione dei velocipedi
188.Art. 183: circolazione dei veicoli a trazione animale
189.Art. 184: circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
190.Art. 185: circolazione e sosta delle auto-caravan
191.Art. 186: guida sotto l'influenza dell'alcool (*)
192.Art. 187: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (*)
193.Art. 188: circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
194.Art. 189: comportamento in caso di incidente (*)
195.Art. 190: comportamento dei pedoni
196.Art. 191: comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni (*)
197.Art. 192: obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (*)
198.Art. 193: obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
199.Art. 194: disposizioni di carattere generale
200.Art. 195: applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
201.Art. 196: principio di solidarietà
202.Art. 197: concorso di persone nella violazione
203.Art. 198: più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
204.Art. 199: non trasmissibilità dell'obbligazione
205.Art. 200: contestazione e verbalizzazione delle violazioni
206.Art. 201: notificazione delle violazioni
207.Art. 202: pagamento in misura ridotta
208.Art. 203: ricorso al prefetto
209.Art. 204: provvedimenti del prefetto
210.Art. 204 bis: ricorso al giudice di pace
211.Art. 205: opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
212.Art. 206: riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
213.Art. 207: veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
214.Art. 208: proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
215.Art. 209: prescrizione
216.Art. 210: sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
217.Art. 211: sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
218.Art. 212: sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
219.Art. 213: misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
220.Art. 214: fermo amministrativo del veicolo
221.Art. 214 bis: alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca
222.Art. 215: sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
223.Art. 216: sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente
224.Art. 217: sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
225.Art. 218: sanzione accessoria della sospensione della patente
226.Art. 219: revoca della patente di guida
227.Art. 220: accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
228.Art. 221: connessione obiettiva con un reato
229.Art. 222: sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
230.Art. 223: ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
231.Art. 224: procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
232.Art. 224 bis: procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
233.Art. 225: istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
234.Art. 226: organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale
235.Art. 227: servizio e dispositivi di monitoraggio
236.Art. 228: regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
237.Art. 229: attuazione di direttive comunitarie
238.Art. 230: educazione stradale
239.Art. 231: abrogazione di norme precedentemente in vigore
240.Art. 232: norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
241.Art. 233: norme transitorie relative al titolo I
242.Art. 234: norme transitorie relative al titolo II
243.Art. 235: norme transitorie relative al titolo III
244.Art. 236: norme transitorie relative al titolo IV
245.Art. 237: norme transitorie relative al titolo V
246.Art. 238: norme transitorie relative al titolo VI
247.Art. 239 - norme transitorie relative al titolo VII
248.Art. 240: entrata in vigore delle norme del presente codice
249.Tabella dei punteggi previsti all'art. 126 bis - Decurtazione dei punti dalla patente di guida