1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (4).
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento (3).
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22,00 a euro 88,00 (6).
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (1) (2) (4).
(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 95, D.Lgs. n. 360 del 10 ottobre 1993.
(2) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006). Si riporta di seguito il testo previgente:
"8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.".
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.L. n. 151 del 27 giugno 2003, come modificato dall'allegato alla L. n. 214 del 01 agosto 2003 con decorrenza dal 01.07.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.".
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.L. n. 151 del 27 giugno 2003, come modificato dall'allegato alla L. n. 214 del 01 agosto 2003 con decorrenza dal 13.08.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:
"4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.".
(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.L. n. 151 del 27 giugno 2003, come modificato dall'allegato alla L. n. 214 del 01 agosto 2003 con decorrenza dal 13.08.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:
"8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,35.".
(6) Le misure degli importi delle sanzioni contenute nel presente comma, prima aumentate dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004) sono state, da ultimo, così aumentate, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006). Si riporta di seguito il testo previgente:
"7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 20,77 a euro 85,26.".
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