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Art. 142: limiti di velocità (*)
(*) Attenzione: la violazione di questo articolo comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida.
Per consultare la tabella dei punteggi allegata al codice della strada cliccare qui.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali (3).

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (7)

6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno (8).

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00 (5).

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 (6).

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida é annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice (2).

9 bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (8).

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00 (4).

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9 bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2 bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6 bis del citato articolo 179 (9).

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1) (10).



(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 70, D.Lgs. n. 360 del 10 ottobre 1993.

(2) Il presente comma prima modificato dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004), dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006) è stato poi, così sostituito dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117, come modificato dall'allegato alla L. 02.10.2007, n. 160. Si riporta di seguito il testo previgente:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.".

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 9, D.Lgs. n. 9 del 15 gennaio 2002 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali."

(4) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006). Si riporta di seguito il testo previgente:

"10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,77 a euro 85,26.".

(5) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006). Si riporta di seguito il testo previgente:

"7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.".

(6) La misura dell'importo della sanzione contenuta nel presente comma, prima aumentata dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004) è stata, da ultimo, così aumentata, dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006). Si riporta di seguito il testo previgente:

"8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76.".

(7) Le parole "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, " sono state aggiunte dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.".

(10) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.".
13/07/2008
prima_magazine
Il nuovo codice della strada - Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
1.Preambolo
2.Art. 1: principi generali
3.Art. 2: definizione e classificazione delle strade
4.Art. 3: definizioni stradali e di traffico
5.Art. 4: delimitazione del centro abitato
6.Art. 5: regolamentazione della circolazione in generale
7.Art. 6: regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
8.Art. 7: regolamentazione della circolazione nei centri abitati
9.Art. 8: circolazione nelle piccole isole
10.Art. 9: competizioni sportive su strada
11.Art. 9 bis: organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare
12.Art. 9 ter: divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
13.Art. 10: veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
14.Art. 11: servizi di polizia stradale
15.Art. 12: espletamento dei servizi di polizia stradale
16.Art. 13: norme per la costruzione e la gestione delle strade
17.Art. 14: poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
18.Art. 15: atti vietati
19.Art. 16: fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
20.Art. 17: fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
21.Art. 18: fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
22.Art. 19: distanze di sicurezza dalle strade
23.Art. 20: occupazione della sede stradale
24.Art. 21: opere, depositi e cantieri stradali
25.Art. 22: accessi e diramazioni
26.Art. 23: pubblicità sulle strade e sui veicoli
27.Art. 24: pertinenze delle strade
28.Art. 25: attraversamenti ed uso della sede stradale
29.Art. 26: competenza per le autorizzazioni e le concessioni
30.Art. 27: formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
31.Art. 28: obblighi dei concessionari di determinati servizi
32.Art. 29: piantagioni e siepi
33.Art. 30: fabbricati, muri e opere di sostegno
34.Art. 31: manutenzione delle ripe
35.Art. 32: condotta delle acque
36.Art. 33: canali artificiali e manufatti sui medesimi
37.Art. 34: oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
38.Art. 35: competenze
39.Art. 36: piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
40.Art. 37: apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
41.Art. 38: segnaletica stradale
42.Art. 39: segnali verticali
43.Art. 40: segnali orizzontali
44.Art. 41: segnali luminosi
45.Art. 42: segnali complementari
46.Art. 43: segnalazioni degli agenti del traffico
47.Art. 44: passaggi a livello
48.Art. 45: uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
49.Art. 46: nozione di veicolo
50.Art. 47: classificazione dei veicoli
51.Art. 48: veicoli a braccia
52.Art. 49: veicoli a trazione animale
53.Art. 50: velocipedi
54.Art. 51: slitte
55.Art. 52: ciclomotori
56.Art. 53: motoveicoli
57.Art. 54: autoveicoli
58.Art. 55: filoveicoli
59.Art. 56: rimorchi
60.Art. 57: macchine agricole
61.Art. 58: macchine operatrici
62.Art. 59: veicoli con caratteristiche atipiche
63.Art. 60: motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
64.Art. 61: sagoma limite
65.Art. 62: massa limite
66.Art. 63: traino veicoli
67.Art. 64: dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
68.Art. 65: dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
69.Art. 66: cerchioni alle ruote
70.Art. 67: targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
71.Art. 68: caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
72.Art. 69: caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
73.Art. 70: servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
74.Art. 71: caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
75.Art. 72: dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
76.Art. 73: veicoli su rotaia in sede promiscua
77.Art. 74: dati di identificazione
78.Art. 75: accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione
79.Art. 76: certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità
80.Art. 77: controlli di conformità al tipo omologato
81.Art. 78: modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
82.Art. 79: efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
83.Art. 80: revisioni
84.Art. 81: competenze dei funzionari del ministero dei trasporti
85.Art. 82: destinazione ed uso dei veicoli
86.Art. 83: uso proprio
87.Art. 84: locazione senza conducente
88.Art. 85: servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
89.Art. 86: servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
90.Art. 87: servizio di linea per trasporto di persone
91.Art. 88: servizio di trasporto di cose per conto terzi
92.Art. 89: servizio di linea per trasporto di cose
93.Art. 90: trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
94.Art. 91: locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio
95.Art. 92: estratto dei documenti di circolazione o di guida
96.Art. 93: formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
97.Art. 94: formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
98.Art. 95: carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione
99.Art. 96: adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
100.Art. 97: circolazione dei ciclomotori
101.Art. 98: circolazione di prova
102.Art. 99: foglio di via e targa provvisoria
103.Art. 100: targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
104.Art. 101: produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
105.Art. 102: smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
106.Art. 103: obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
107.Art. 104: sagome e masse limite delle macchine agricole
108.Art. 105: traino di macchine agricole
109.Art. 106: norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
110.Art. 107: accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
111.Art. 108: rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
112.Art. 109: controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
113.Art. 110: immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
114.Art. 111: revisione delle macchine agricole in circolazione
115.Art. 112: modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
116.Art. 113: targhe delle macchine agricole
117.Art. 114: circolazione su strada delle macchine operatrici
118.Art. 115: requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
119.Art. 116: patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
120.Art. 117: limitazioni nella guida
121.Art. 118: patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli
122.Art. 119: requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
123.Art. 120: requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
124.Art. 121: esame di idoneità
125.Art. 122: esercitazioni di guida
126.Art. 123: autoscuole
127.Art. 124: guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
128.Art. 125: validità della patente di guida
129.Art. 126: durata e conferma della validità della patente di guida
130.Art. 126 bis: patente a punti
131.Art. 127: permesso provvisorio di guida
132.Art. 128: revisione della patente di guida
133.Art. 129: sospensione della patente di guida
134.Art. 130: revoca della patente di guida
135.Art. 131: agenti diplomatici esteri
136.Art. 132: circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
137.Art. 133: sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
138.Art. 134: circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
139.Art. 135: circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
140.Art. 136: conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea
141.Art. 137: certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
142.Art. 138: veicoli e conducenti delle forze armate
143.Art. 139: patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale
144.Art. 140: principio informatore della circolazione
145.Art. 141: velocità (*)
146.Art. 142: limiti di velocità (*)
147.Art. 143: posizione dei veicoli sulla carreggiata (*)
148.Art. 144: circolazione dei veicoli per file parallele
149.Art. 145: precedenza (*)
150.Art. 146: violazione della segnaletica stradale (*)
151.Art. 147: comportamento ai passaggi a livello (*)
152.Art. 148: sorpasso (*)
153.Art. 149: distanza di sicurezza tra veicoli (*)
154.Art. 150: incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (*)
155.Art. 151: definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
156.Art. 152: segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (*)
157.Art. 153: uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (*)
158.Art. 154: cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
159.Art. 155: limitazione dei rumori
160.Art. 156: uso dei dispositivi di segnalazione acustica
161.Art. 157: arresto, fermata e sosta dei veicoli
162.Art. 158: divieto di fermata e di sosta dei veicoli (*)
163.Art. 158: divieto di fermata e di sosta dei veicoli
164.Art. 159: rimozione e blocco dei veicoli
165.Art. 160: sosta degli animali
166.Art. 161: ingombro della carreggiata (*)
167.Art. 162: segnalazione di veicolo fermo (*)
168.Art. 163: convogli militari, cortei e simili
169.Art. 164: sistemazione del carico sui veicoli
170.Art. 165: traino di veicoli in avaria (*)
171.Art. 166: trasporto di cose su veicoli a trazione animale
172.Art. 167: trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
173.Art. 168: disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (*)
174.Art. 169: trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
175.Art. 170: trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote (*)
176.Art. 171: uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (*)
177.Art. 172: uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (*)
178.Art. 173: uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (*)
179.Art. 174: durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (*)
180.Art. 175: condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (*)
181.Art. 176: comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (*)
182.Art. 177: circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze (*)
183.Art. 178: documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
184.Art. 179: cronotachigrafo e limitatore di velocità (*)
185.Art. 180: possesso dei documenti di circolazione e di guida
186.Art. 181: esposizione dei contrassegni per la circolazione
187.Art. 182: circolazione dei velocipedi
188.Art. 183: circolazione dei veicoli a trazione animale
189.Art. 184: circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
190.Art. 185: circolazione e sosta delle auto-caravan
191.Art. 186: guida sotto l'influenza dell'alcool (*)
192.Art. 187: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (*)
193.Art. 188: circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
194.Art. 189: comportamento in caso di incidente (*)
195.Art. 190: comportamento dei pedoni
196.Art. 191: comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni (*)
197.Art. 192: obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (*)
198.Art. 193: obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
199.Art. 194: disposizioni di carattere generale
200.Art. 195: applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
201.Art. 196: principio di solidarietà
202.Art. 197: concorso di persone nella violazione
203.Art. 198: più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie
204.Art. 199: non trasmissibilità dell'obbligazione
205.Art. 200: contestazione e verbalizzazione delle violazioni
206.Art. 201: notificazione delle violazioni
207.Art. 202: pagamento in misura ridotta
208.Art. 203: ricorso al prefetto
209.Art. 204: provvedimenti del prefetto
210.Art. 204 bis: ricorso al giudice di pace
211.Art. 205: opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
212.Art. 206: riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
213.Art. 207: veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
214.Art. 208: proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
215.Art. 209: prescrizione
216.Art. 210: sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
217.Art. 211: sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive
218.Art. 212: sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività
219.Art. 213: misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
220.Art. 214: fermo amministrativo del veicolo
221.Art. 214 bis: alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca
222.Art. 215: sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo
223.Art. 216: sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente
224.Art. 217: sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
225.Art. 218: sanzione accessoria della sospensione della patente
226.Art. 219: revoca della patente di guida
227.Art. 220: accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
228.Art. 221: connessione obiettiva con un reato
229.Art. 222: sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
230.Art. 223: ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
231.Art. 224: procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
232.Art. 224 bis: procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
233.Art. 225: istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
234.Art. 226: organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale
235.Art. 227: servizio e dispositivi di monitoraggio
236.Art. 228: regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice
237.Art. 229: attuazione di direttive comunitarie
238.Art. 230: educazione stradale
239.Art. 231: abrogazione di norme precedentemente in vigore
240.Art. 232: norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
241.Art. 233: norme transitorie relative al titolo I
242.Art. 234: norme transitorie relative al titolo II
243.Art. 235: norme transitorie relative al titolo III
244.Art. 236: norme transitorie relative al titolo IV
245.Art. 237: norme transitorie relative al titolo V
246.Art. 238: norme transitorie relative al titolo VI
247.Art. 239 - norme transitorie relative al titolo VII
248.Art. 240: entrata in vigore delle norme del presente codice
249.Tabella dei punteggi previsti all'art. 126 bis - Decurtazione dei punti dalla patente di guida